VIOLENZA ECONOMICA : IL SILENZIOSO MALTRATTAMENTO - di Azzurra Nella Manzione

VIOLENZA ECONOMICA : IL SILENZIOSO MALTRATTAMENTO - di Azzurra Nella Manzione

 In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, del 25 novembre, Azzurra Manzione offre questa riflessione illuminante sulla "violenza economica", una forma subdola e silenziosa di violenza  non  immediatamente riconoscibile, invito alla lettura  perché l'articolo evidenzia aspetti problematici  per l'accertamento  dei casi in cui è necessario il controllo e l'intervento dell'autorità  giudiziaria.

 La violenza è come il cratere di un vulcano, se sei fortunato a non cadere nel vuoto, rimani attaccato alle pareti e mentre guardi la luce che viene dall' alto, ti giochi la tua vita tra effusioni laviche, eruzioni piroclastiche ed emanazioni gassose, più o meno gravi, a seconda dell' imponenza della montagna in cui sei precipitato.

il paradigma della violenza è di solito immaginato nella figura di due persone, in genere un uomo ed una donna, dove spesso è quest' ultima a subirne i danni.

Col tempo e l' evoluzione dei costumi sociali e della cultura il concetto di violenza si è molto ampliato :  sul finire degli anni 90 il reato di violenza sessuale trasmigra dalla sezione dei reati contro il buon costume e la moralità  pubblica a quella dei reati contro la persona.

La persona, dunque,   assume una piena centralità  ed è lo scopo della tutela, sicché si avvia l' evoluzione del concetto di violenza e tutela della dignità  umana.

Un traguardo importante, quindi, sebbene deluda le aspettative in quanto sarebbe stata necessaria  una risposta più incisiva da parte dello Stato per il controllo e la repressione di un maggior numero di casi, comunque oggi la maggiore la sensibilità  anche tra le persone comuni al punto che maggiore attenzione è rivolta su particolari fenomeni di violenza che fino a qualche tempo fa non avrebbero avuto agli occhi della società  alcuna significatività  Con il Codice Rosso,  introdotto con la legge n.69.del 19 luglio 2019, si è aperta una corsia preferenziale per la prevenzione ed il perseguimento dei reati in ambito familiare, che rivelano la degenerazione dei rapporti familiari e di convivenza.  

Le modifiche hanno riguardato, infatti, anche la parte procedurale per garantire una tutela più immediata e tempestiva alla vittima e scongiurare che, nelle more delle varie scansioni processuali (dall' iscrizione della notizia di reato allo svolgimento delle indagini preliminari, etc), si potesse non garantire una adeguata protezione alla persona offesa.

Tra questi reati vi è  anche il reato di violenza economica riconducibile alla normativa ex art 572 rubricata "maltrattamenti contro familiari o conviventi".

La "violenza economica" si manifesta ogni qual volta vengono poste in essere condotte che ostacolano l' indipendenza economica di un congiunto al fine di trarre una posizione di potere e di controllo nei di lui confronti.

Ne deriva per la vittima una forte soggezione emotiva accompagnata da un grande senso di smarrimento e paura in quanto essa concreta una perfetta forma di abuso psicologico.

Chi ha il potere economico, infatti, usa la forza data dal possesso del danaro per ostacolare  la vittima nel tentativo di recuperare autonomia finanziaria e, quindi, libertà.

Nella  maggior parte dei casi sono le mogli o le compagne ad assumere la posizione del soggetto economicamente debole.

In tale terribile ma purtroppo reale contesto, anche il chiedere soldi per comprare le cose di prima necessità, come la spesa quotidiana, diventa in questa feroce dinamica di coppia un passaggio di violenza in quanto il compagno, convivente o marito, totalmente avulso da ogni minima ed ordinaria forma di solidarietà familiare, assume le vesti -nei casi migliori- di un cattivo elargitore di somme, un mero concessore o addirittura un negatore di normali quotidiane esigenze.

Si riscontra, poi, la violenza economica anche in quelle condotte che si estrinsecano attraverso il divieto posto alla vittima di avere un proprio conto corrente o una semplice carta di debito o di credito, fino ad arrivare a quei casi più estremi in cui le ha impedito anche l'uso del telefono per la ricerca di un lavoro.

Il dato costante è che la persona che subisce tali infide privazioni cade in uno stato di profondo smarrimento accompagnato dalla grande paura di non riuscire a sostenere i propri figli ed un senso di solitudine così grande da rimanere immobili e totalmente prostrate.  

Non sono schiaffi, non sono calci, non sono neanche coltellate, eppure, il gioco perverso che tanto diverte il "sadico capitalista",  ha la forza del magma del vulcano perché brucia definitivamente tutti i circuiti vitali della vittima che non sanguinano, ma inceneriscono.

Sul piano civilistico la tutela apprestata dall' ordinamento si esplica attraverso gli ordini di protezione ex artt 342 bis e 342 ter c.c. introdotti dalla legge 154/2001 ed applicabili anche in assenza di un illecito penale in tutti quei casi in cui la condotta del soggetto abbia determinato un grave pregiudizio all' integrità  fisica e morale ovvero alla libertà  dell' altro convivente; sono misure cautelari civili che comportano l' allontanamento del soggetto abusante dall' abitazione familiare su istanza della vittima a seguito della quale il giudice decide con decreto motivato. Va detto che tali ordini di protezione sono estensibili a tutti i conviventi del nucleo familiare sia dalla parte attiva che dalla parte passiva.

La Cassazione, per definire i contorni della fattispecie, ha perciò chiarito che non è sufficiente il caso isolato di maltrattamento di violenza economica, ma deve trattarsi di una serie di comportamenti vessatori suscettibili di provocare un vero e proprio stato di prostrazione psico - fisica della persona offesa.    

Il Codice Rosso ha ampliato il perimetro edittale in quanto ha sia aumentato la pena base ( la reclusione da tre a sette anni) sia introdotto nuove circostanze aggravanti, come quella dell' aumento della pena fino alla metà  se il delitto viene commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza, o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Infine è stato inserito un ultimo comma ove si prevede che il minore degli anni diciotto che assiste alla violenza debba essere considerato a sua volta persona offesa del reato.

Ed é  vero che tutte queste sono da considerarsi sul piano normativo certamente delle grandi conquiste, ma l' auspicio più grande è che esse possano trovare piena applicazione nella realtà  attraverso il coraggio di denuncia da parte delle donne e di tutti quelle persone che decidono di risalire il vulcano.

 


Allegati:
Share Post:

Richiedi Informazioni

 

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del d.Lgs 96/2003. Leggi l'informativa.